Cyberbullismo: come genitori e scuola devono agire insieme
La scuola come primo alleato istituzionale
In caso di cyberbullismo tra minori la scuola è, per legge, il primo punto di riferimento obbligato. La Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” impone a ogni istituto scolastico di nominare un docente referente per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di attivare procedure specifiche di intervento.
Se ti trovi in una situazione di cyberbullismo, o vuoi approfondire cosa devi fare come genitore se tuo figlio o tua figlia ne diventasse vittima, in questo articolo illustriamo un protocollo operativo in tre fasi: la documentazione preliminare, l’attivazione della scuola e gli strumenti integrativi disponibili quando la situazione richiede un intervento delle autorità .
Fase 1: Documentazione preliminare
Prima di attivare la scuola, il genitore deve raccogliere in maniera tempestiva e conservare la documentazione completa degli episodi. Questa fase è determinante per l’efficacia di tutti gli interventi successivi.
Raccolta delle prove
- Screenshot di tutti i contenuti: messaggi, commenti, post, storie, profili falsi, immagini, video. È importante che in ogni screenshot siano visibili data, ora e, se possibile, il nome dell’account responsabile.
- Conservazione degli URL: copiare e incollare in un documento di testo tutti i link diretti ai contenuti offensivi, indicando per ciascuno la data e l’ora del rilevamento.
- Integrità della documentazione: non cancellare i contenuti, non rispondere ai messaggi, non bloccare (almeno inizialmente) gli account dei responsabili per non perdere le prove. È consigliabile salvare tutto su un supporto esterno (es. chiavetta USB).
Azioni da evitare
- Non contattare i genitori del presunto responsabile: il rischio è di scontrarsi con reazioni difensive e di causare l’eliminazione delle prove.
- Non rispondere agli attacchi: qualsiasi reazione potrebbe essere usata contro la vittima.
- Non minimizzare davanti al minore: frasi come “ignorali” possono far sentire la vittima incompresa e non aiutano a risolvere il problema.
Fase 2: Attivazione della scuola
Il riferimento normativo: Legge 71/2017
Anche se gli episodi avvengono online e fuori dal contesto scolastico, quando coinvolgono compagni di classe la scuola è un alleato fondamentale. La Legge n. 71/2017 non serve solo a definire gli obblighi degli istituti, ma anche a dare ai genitori uno strumento per chiedere una collaborazione strutturata.
Procedura di segnalazione formale
- Richiesta di incontro ufficiale: contattare la segreteria per fissare un appuntamento con il dirigente scolastico e con il referente per il cyberbullismo. È importante che la segnalazione avvenga a livello dirigenziale.
- Comunicazione scritta preventiva: inviare un’email (preferibilmente via PEC) con oggetto: “Richiesta di intervento per episodi di cyberbullismo ai sensi della Legge 71/2017”, descrivendo i fatti e chiedendo un incontro.
- Presentazione delle prove: durante l’incontro, esporre i fatti in modo oggettivo, portando la documentazione raccolta (stampe degli screenshot e lista degli URL).
Azioni che la scuola può attivare
Il genitore ha il diritto di richiedere un piano d’azione che può includere:
- Convocazione delle famiglie coinvolte in un contesto mediato e ufficiale.
- Provvedimenti disciplinari (richiamo, sospensione, etc.) a seconda della gravità .
- Percorsi educativi e di sensibilizzazione rivolti a tutta la classe.
- Attivazione dello sportello di ascolto psicologico per la vittima e, se opportuno, per il responsabile.
Fase 3: Strumenti integrativi
Il cyberbullismo non è un problema confinato alla scuola. I genitori hanno a disposizione strumenti potenti per agire direttamente, specialmente quando gli episodi sono gravi o avvengono al di fuori del contesto scolastico.
Segnalazione al Garante per la Privacy
La Legge 71/2017 riconosce il diritto del minore (dai 14 anni in su) o del genitore di chiedere la rimozione di contenuti offensivi online. Se il gestore del sito o del social network non provvede entro 48 ore, ci si può rivolgere direttamente al Garante per la protezione dei dati personali.
È possibile inviare una segnalazione compilando l’apposito modello e inviandolo via email.
- Link al modello ufficiale del garante: GarantePrivacy.it – Modulo Cyberbullismo
- Indirizzo email a cui inviare il modulo: cyberbullismo@gpdp.it
Ammonimento del Questore (per minori dai 14 anni in su)
Per i responsabili che abbiano compiuto 14 anni, è possibile richiedere l’ammonimento del Questore. Non è una denuncia penale, ma un avvertimento formale che ha un forte valore deterrente. L’istanza si presenta presso qualsiasi comando di Polizia o Carabinieri, portando con sé la documentazione raccolta.
Denuncia alla Polizia Postale
Se i fatti sono gravi e possono configurare reati (come diffamazione, minacce o stalking), è possibile sporgere denuncia-querela. L’organo specializzato per i reati informatici è la Polizia Postale.
È possibile trovare l’ufficio più vicino o effettuare segnalazioni online attraverso il portale ufficiale.
- Link ufficiale della Polizia Postale: Commissariatodips.it
Supporto psicologico
Parallelamente a ogni azione legale o amministrativa, è fondamentale prendersi cura del benessere emotivo della vittima. Il cyberbullismo può lasciare ferite profonde. Valutare un percorso di supporto psicologico con professionisti specializzati non è un’opzione, ma una componente essenziale del processo di tutela.
Per maggiori informazioni e contatti utili, consulta anche questo articolo.



